Agevolazioni acquisto prima casa: sospese le scadenze fino al 31 dicembre 2021

Agevolazioni acquisto prima casa: sospese le scadenze fino al 31 dicembre 2021

La crisi sanitaria ha ovviamente avuto evidenti ripercussioni sull’intero mercato immobiliare nazionale pertanto, attraverso un emendamento del Decreto Milleproroghe, il Governo ha deciso che saranno sospese fino al 31 dicembre 2021 tutte le scadenze relative agli adempimenti necessari per accedere a questa agevolazione fiscale.
Con l'articolo 24 del Dl 23/2020 erano stati sospesi per 313 giorni (dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020) i termini previsti dalla normativa sull’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” in tutti quei casi in cui si fosse trattato di termini entro i quali il contribuente avrebbe dovuto tenere un comportamento attivo (trasferire la residenza, comprare, vendere).
Vediamo  quindi che cosa cambia concretamente per tutti coloro che si sono decisi a compiere questo grande passo: comprare la propria prima abitazione o venderla per acquistarne un'altra.

Chi acquista la prima casa senza risiedere (né lavorare) nel Comune ove l’abitazione è ubicata, ha 18 mesi per trasferire la residenza in detto Comune, decorrenti dalla data del rogito d’acquisto; quindi se il termine di 18 mesi stava decorrendo al 23 febbraio 2020, il decorso dei 18 mesi riprenderà il 1° gennaio 2022 e se il termine avrebbe dovuto iniziare il suo decorso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2021, inizierà a decorrere il 1° gennaio 2022.
Può avere l’agevolazione prima casa chi, seppur proprietario di altra abitazione, acquistata con l’agevolazione “prima casa”, la venda non oltre un anno dal rogito avente a oggetto il nuovo acquisto agevolato; pertanto, se il termine annuale stesse decorrendo al 23 febbraio 2020, esso cessa il suo decorso, che riprenderà il 1° gennaio 2022 e qualora, invece, il nuovo acquisto è effettuato tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, per vendere ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2022.

Chi vende la sua prima casa e ne compra un'altra entro un anno dal rogito  beneficia di un credito d’imposta (pari all’imposta pagata in sede di “vecchio” acquisto, nei limiti dell’imposta da pagare in sede di “nuovo” acquisto)  quindi, se il 23 febbraio 2020 stava decorrendo il periodo annuale utile al riacquisto, tale termine riprenderà il decorso dal 1° gennaio 2022 e se invece l’atto di vendita è stipulato tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, il periodo per il riacquisto decorrerà dal 1° gennaio 2022.
 Prima chi vendeva la prima casa prima di cinque anni dal rogito con il quale essa venne acquistata, decadeva dall’agevolazione se entro un anno non comprava un’altra casa da destinare a propria abitazione principale. Con la proroga qualora al 23 febbraio 2020 fosse stato in corso questo periodo annuale, esso è sospeso fino al 31 dicembre 2021 e se, invece, la vendita infraquinquennale è stipulata tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, per il riacquisto ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2022.

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